Il 24 maggio 2026 si è chiuso il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza sul lavoro. Molte aziende adesso si stanno chiedendo la stessa cosa: “devo rifare tutti i corsi?”.
La risposta è no, ma serve una verifica ordinata: quali attestati restano validi, quali figure vanno aggiornate e con quali regole. In questa guida trovi cosa è cambiato davvero, le due scadenze che quasi tutti confondono e una checklist pratica per controllare la posizione della tua azienda senza correre inutilmente.
Cosa cambia davvero dal 24 maggio 2026 (e cosa no)
Il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) riordina in un unico testo i percorsi formativi del D.Lgs. 81/08 e sostituisce i vecchi accordi del 2011, 2012 e 2016. Il periodo transitorio di dodici mesi si è concluso il 24 maggio 2026.
La fine del transitorio riguarda soprattutto l’avvio dei corsi: dal 24 maggio 2026 non è più possibile erogare formazione secondo le regole precedenti, ma solo secondo il nuovo Accordo. Gli attestati di sicurezza sul lavoro già conseguiti, invece, non perdono valore: restano validi fino alla loro naturale scadenza di aggiornamento. In pratica non si rifà nulla “il giorno dopo”, si verifica.
24 maggio 2026 e 24 maggio 2027: due scadenze da non confondere
C’è un secondo termine che genera parecchia confusione. Il 24 maggio 2026 chiude il transitorio sui corsi, il 24 maggio 2027 è invece la data entro cui completare una novità assoluta: la formazione obbligatoria del datore di lavoro.
Il nuovo Accordo introduce un percorso specifico per il datore di lavoro (un corso base della durata indicata dalle nuove tabelle, orientativamente 16 ore), da completare entro 24 mesi dall’entrata in vigore. È un obbligo distinto dalla formazione da RSPP datore di lavoro, che riguarda chi assume direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione. Il rischio più comune è correre per formare la proprietà entro il 2026 trascurando adempimenti più urgenti, come l’aggiornamento dei preposti. Se non sei certo di quale corso ti serva, puoi partire dal corso per datore di lavoro RSPP.
Preposti: aggiornamento biennale e stop all’e-learning
Per i preposti arriva il cambiamento più impattante sul piano organizzativo. L’aggiornamento del preposto passa da quinquennale a biennale e non è più erogabile in e-learning: sono ammesse solo l’aula o la videoconferenza sincrona.
Cambia anche la durata della formazione iniziale, rivista secondo le nuove tabelle. Chi è stato formato da oltre due anni rispetto alla decorrenza dell’Accordo rientra tra le priorità e va aggiornato subito. Attenzione a non confondere la videoconferenza sincrona con l’e-learning asincrono: la prima è equiparata all’aula, il secondo per i preposti non è ammesso. Per programmare le sessioni puoi consultare il corso e aggiornamento preposto.
Figura per figura: lavoratori, dirigenti, RSPP e RLS
Ogni ruolo ha regole proprie ed è qui che si annidano gli errori più frequenti. Per i lavoratori resta l’impianto noto (formazione dei lavoratori generale più modulo specifico legato alla classe di rischio, con aggiornamento periodico), ma la formazione va completata prima dell’adibizione alla mansione, non “entro qualche settimana” dall’assunzione.
Per i dirigenti la durata del corso base è rivista dalle nuove tabelle, con aggiornamento periodico confermato. RSPP e ASPP mantengono l’aggiornamento quinquennale, con il monte ore previsto per ciascun ruolo. Anche l’aggiornamento dell’RLS segue la sua periodicità dedicata, legata alle dimensioni dell’azienda. La regola d’oro è non applicare la stessa scadenza a tutti: ogni figura ha il suo calendario.
Verifica dell’apprendimento, registro e modalità ammesse
Il nuovo Accordo alza l’asticella sulla tracciabilità dei percorsi. Per i corsi è prevista una verifica dell’apprendimento finale obbligatoria e non basta più conservare il solo attestato: in caso di ispezione conta la documentazione completa del percorso.
In concreto, per ogni corso vanno tenuti il progetto formativo, il registro delle presenze, l’esito della verifica, l’attestato individuale e l’indicazione della modalità di erogazione. Sulle modalità, la regola pratica è questa: l’e-learning è ammesso solo per determinate figure e moduli, la videoconferenza sincrona vale come aula per la parte teorica, mentre addestramento e prove pratiche restano in presenza. Prima di scegliere un fornitore, verifica che eroghi secondo il nuovo Accordo.
La checklist da controllare subito in azienda
Il passaggio al nuovo Accordo si gestisce con metodo. Parti dalle persone e dai ruoli, non dal catalogo dei corsi, e verifica in ordine:
- Mappa figure e ruoli: lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, RSPP/ASPP, RLS.
- Attestati esistenti: figura, data del corso, soggetto formatore, modalità e stato dell’aggiornamento.
- Preposti: aggiornamento biennale pianificato e in aula o videoconferenza, mai e-learning.
- Datore di lavoro: nuovo corso da completare entro il 24 maggio 2027.
- Documentazione pronta per l’ispezione: progetto, presenze, verifica, attestati.
Sul fronte sanzioni, la mancata o inadeguata formazione espone il datore di lavoro a responsabilità penale (artt. 37 e 55 del D.Lgs. 81/08); gli importi vanno verificati con il consulente. Se vuoi fare ordine senza rifare ciò che è ancora valido, i nostri tecnici ti aiutano a leggere la situazione e a scegliere i corsi giusti: scrivici o chiamaci per una verifica.
Domande frequenti dei clienti
Ecco le domande più comuni che riceviamo dai nostri clienti.
- Tutti gli attestati diventano invalidi dopo il 24 maggio 2026? No. Gli attestati conformi alla normativa precedente restano validi fino alla loro naturale scadenza di aggiornamento. La fine del periodo transitorio riguarda l’avvio dei nuovi corsi, non la formazione già completata. Va però verificato lo stato di ogni singolo aggiornamento, perché le figure hanno periodicità e priorità diverse.
- La scadenza è il 19 o il 24 maggio 2026? Le fonti non sono perfettamente allineate: l’Accordo lega il termine alla pubblicazione in Gazzetta del 24 maggio 2025, mentre alcune FAQ ministeriali calcolano i dodici mesi dal 19 maggio 2025. Se hai adempimenti a ridosso di quelle date, verifica la decorrenza esatta con il consulente.
- Il preposto può ancora aggiornarsi in e-learning? No. Per i preposti la formazione iniziale e l’aggiornamento non sono erogabili in e-learning asincrono. Sono ammesse solo l’aula in presenza o la videoconferenza sincrona, che prevede interazione in tempo reale e tracciamento delle presenze. Inoltre l’aggiornamento è diventato biennale, quindi va pianificato con più frequenza rispetto al passato.
- Entro quando il datore di lavoro deve fare il corso? Il nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro va completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, quindi entro il 24 maggio 2027. È una scadenza diversa dalla fine del periodo transitorio del 24 maggio 2026: conviene non confonderle e pianificare per prima l’attività più urgente, che di solito è l’aggiornamento dei preposti.